A seguito della convocazione del Consiglio dei Ministri per oggi 26 marzo e nella cui convocazione compare “SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi – ESAME PRELIMINARE (ECONOMIA E FINANZE)“
come CGIL, insieme a Cisl e Uil, abbiamo ritenuto doveroso inviare una specifica richiesta (allegata alla presente informativa) sia al Direttore Generale che al Direttore del Personale, nella quale si chiede “…di fare chiarezza sul punto ed evitare ulteriori gravi preoccupazioni tra il personale, un incontro urgentissimo per ricevere una completa ed esaustiva informativa sui contenuti delle modifiche normative del TULD e/o di altre leggi doganali, con particolare riferimento alle innovazioni dei poteri tipici affidati delle normative UE al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli“.
A fronte della sopra citata richiesta sulle modifiche del TULD e altre norme regolamentari doganali la Direzione Generale ha inviato una risposta che di seguito riportiamo:
OGGETTO: Nota congiunta sigle sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL PA
Si fa riferimento alle osservazioni contenute nella nota del 26 marzo 2024, siglata da Codeste Organizzazioni sindacali confederali FP CGIL, CISL FP e UIL PA, in merito a riferite preoccupazioni tra il personale dell’Agenzia destate dalla lettura di alcuni “passaggi giornalistici” dai quali emergerebbe che “sarebbe affidato solo alla Guardia di Finanza il potere autonomo ed esclusivo di accertamento (diversamente da quanto previsto dall’art 32 comma 6 del DL 331/1993) e che addirittura sarebbe affidata alla stessa G. di F. l’attività di presidio autonomo di alcune zone di confine, il cui provvedimento attuativo sarebbe adottato addirittura direttamente dal Comandante Generale del Corpo”.
Al riguardo, con riferimento alla prima questione, si rassicura circa l’assenza di qualsivoglia intervento sostanziale all’interno della normativa di riferimento. In particolare, il contenuto dell’articolo 20 bis del vigente TULD, che estende anche fuori degli spazi doganali la possibilità di effettuare i controlli previsti dagli articoli 19 e 20 sui mezzi di trasporto, sui bagagli e sulle persone, al fine di assicurare l’osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, è stato integralmente confermato e letteralmente trasposto nell’art. 14 dell’Allegato allo schema di decreto delegato (concernente la revisione del TULD). Tale ultima disposizione, infatti, analogamente a quanto previsto dall’art. 20 bis, stabilisce che “Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 si applicano, al fine di assicurare l’osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali, nei confronti delle persone, dei bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre dello Stato, nonché nei confronti dei natanti e aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che i predetti natanti e aeromobili siano in partenza per l’estero ovvero in arrivo dall’estero. In tali casi alla competenza del personale dell’Agenzia è sostituita quella dei militari della Guardia di finanza”.
Resta, altresì, vigente l’articolo 32 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, concernente l’armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA, il quale prevede, al comma 6, che “Oltre alle visite, alle ispezioni ed ai controlli previsti dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, i funzionari doganali possono svolgere le predette attività anche nei luoghi previsti dall’articolo 20-bis del medesimo decreto”.
Disposizioni finali e di coordinamento assicurano, sulla base di una specifica tabella di concordanza, che il rinvio operato da provvedimenti normativi vigenti a disposizioni contenute in articoli del TULD sia effettuato alle corrispondenti disposizioni nazionali contenute nel nuovo testo normativo.
Pertanto, non vi è alcuna modifica dell’attuale ripartizione di competenze tra Agenzia e Guardia di Finanza.
Parimenti insussistenti sono le preoccupazioni in ordine al presunto affidamento alla Guardia di finanza dell’attività “di presidio autonomo di alcune zone di confine, il cui provvedimento attuativo sarebbe adottato addirittura direttamente dal Comandante Generale del Corpo”.
Al riguardo, l’art. 12 del TULD prevede, al penultimo comma, che “in caso di insufficienza di personale doganale, la reggenza di piccole dogane di terza categoria e di sezioni doganali di modestissimo traffico può essere affidata, con provvedimento del Ministro per le finanze, a sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza”.
Si tratta di norma di rarissima applicazione, il cui presupposto è costituito dall’insufficienza di personale dell’Agenzia, che è stata oggetto di un mero intervento di semplificazione e razionalizzazione finalizzato a meglio definire le competenze dell’Agenzia e della Guardia di finanza.
In tal senso, per garantire una più pronta risposta alle esigenze di vigilanza doganale, nelle strutture operative territoriali di modestissimo traffico di confine, all’intervento del Ministro è stato sostituito un potere di iniziativa affidato all’Agenzia. Il relativo provvedimento di affidamento della conduzione, per ragioni macroorganizzative, è assegnato al Comandante Generale della Guardia di finanza, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1999.
La nuova diposizione prevede, infatti, che “In caso di insufficienza di personale dell’Agenzia, la conduzione di strutture operative territoriali di modestissimo traffico di confine può essere affidata, con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza su richiesta del direttore dell’Agenzia, alla Guardia di finanza medesima”.
Anche sotto tale profilo, pertanto, le preoccupazioni paventate paiono insussistenti.
Direzione Generale
ufficio del Direttore Operativo
per il Coordinamento delle Strutture di Vertice
Ufficio di Supporto
Piazza Mastai 12 – 00153 Roma
Seguiranno gli aggiornamento del caso, non appena disponibili.
FP CGIL
1.-Delegato-TULD-e-sanzioni-accise-CLEAN-22-3-24
2.-Allegato-1-TULD-CLEAN-22-3-24
3.-RELAZIONE-ILLUSTRATIVA-22-MARZO-2024-CLEAN-1