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CORRETTA APPLICAZIONE della BANCA ORE

SI RISPETTINO IL CCNL E GLI ACCORDI SINDACALI: BASTA PRESSIONI E INDICAZIONI SBAGLIATE AI LAVORATORI.

Mentre l’Agenzia si evolve verso l’erogazione dei servizi telematici, verso la digitalizzazione e lentamente verso un ampio e diffuso Smart Working, riceviamo ancora segnalazioni su tentativi di limitare la conciliazione vita lavoro. Tutto ciò sta avvenendo perché in alcuni uffici della Dp1 Roma viene data una lettura errata delle norme e degli accordi sindacali, che distorce totalmente la ratio della Banca delle Ore.

Più in particolare, ai colleghi ed alle colleghe viene detto che non è possibile accumulare ore di lavoro straordinario in Banca Ore al fine di fruirne successivamente come riposo compensativo e che per tali necessità occorre usare le ferie. Niente di più sbagliato.

La motivazione?

Non sarebbe vantaggioso per l’Amministrazione che un collega o una collega, dopo aver fatto un ora di straordinario “se la riprenda” come riposo.

Come se il vantaggio per l’Amministrazione non sia quello di fronteggiare le situazioni eccezionali e impreviste che chiedono lo straordinario (Cfr. Disp. di Servizio sul tema) ma piuttosto l’accumulo del maggior numero di ore settimanali o mensili.

La contraddizione con le motivazioni delle Disposizioni di Servizio sullo straordinario è infatti palpabile. 
E poiché si suggerisce di modificare i giustificativi inseriti a sistema con "ferie" appare evidente che questo ostruzionismo non è certamente giustificato da esigenze di servizio.

La Funzione Pubblica Cgil ha trasmesso alla Direttrice Provinciale la nota che trovate a fondo pagina, chiedendo di correggere questo errato approccio e cogliendo l’occasione per rammentare cosa prevedono la norma e il derivato accordo. L’art. 27 del CCNL 16/18, ai commi 3 e 4 stabilisce che:

3. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa. 4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione.

La lettura della norma non lascia spazio a dubbi interpretativi sull’accumulo e sulla fruizione, tanto meno a disposizioni verbali contrastanti con la finalità dell’istituto, esplicitate già nell’incipit del comma 1 della citata norma, ripreso dall’accordo sindacale del 20-07-2022, che prevede: –

“l’istituzione della banca ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore “al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore di straordinario o supplementare”. 

Forse si tratta solo di un equivoco, dettato da un semplice errore di lettura o memoria delle norme e degli accordi e immaginiamo, quindi, una serena conclusione della vicenda, ma abbiamo chiarito che laddove simili condotte si protraessero, limitando i diritti, saremo costretti – e lo faremo – ad impegnare l’ufficio vertenze della scrivente OS per avviare le procedure dinanzi al Giudice del Lavoro, per la tutela delle prerogative contrattuali e sindacali. 

La correttezza è dovuta ai lavoratori e alle lavoratrici della Dp1 Roma, perché gli stessi assicurano quotidianamente nel loro servizio.                                                 
Il rispetto di norme, accordi e dei diritti ne rappresenta un presupposto imprescindibile.  Tutelate e difendete i vostri diritti.

La Funzione Pubblica Cgil è al vostro fianco per sostenervi.

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