3 a – AGEVOLAZIONI FISCALI PER ADEGUAMENTI DPI E SANIFICAZIONI (DATORI DI LAVORO)
Fino al 31 dicembre di quest’anno sono esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. A partire dal 1° gennaio 2021 verrà applicata un’aliquota Iva pari al 5%. Imprese e lavoratori autonomi che esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico possono usufruire del credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per l’adeguamento alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione da Covid-19. Possono essere ceduti ad altri soggetti i crediti di imposta per fitti, sanificazione, adeguamento degli ambienti di lavoro.
3 b – SUPER BONUS 110%
incremento della detrazione al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi, con fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito d’imposta o sconto per l’importo corrispondente alla detrazione. Riguarda interventi di efficienza energetica specificamente previsti; interventi di riduzione del rischio sismico; installazione di impianti fotovoltaici; installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Beneficiari sono le persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio dell’impresa, di arti e professioni; istituti Autonomi Case Popolari (IACP); cooperative di abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti o assegnati in godimento ai soci.
3 c – TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI (art 121)
Possibilità per gli anni 2020 e 2021 di trasformare alcune detrazioni fiscali, alternativamente, in uno sconto pari al massimo al corrispettivo dovuto al fornitore o in credito d’imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti. Recupero del patrimonio edilizio – Efficienza energetica – Adozione di misure antisismiche – Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti – Installazione di impianti fotovoltaici – Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. In luogo della detrazione, i contribuenti che hanno già diritto alle detrazioni di questo tipo previste dalla norma, possono optare:
• per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore
• per la trasformazione in credito d’imposta, con possibilità di cessione a terzi
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
3 d – Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA (Art. 142)
Rinvio alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 sulle procedure di precompilazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dei registri e delle comunicazioni periodiche IVA nonché della dichiarazione annuale IVA. Termine rinviato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021.
3 e – Sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni (Art. 152) Dall’entrata in vigore del Dl Rilancio e fino al 31 agosto 2020 sono sospese: · le trattenute operate dal datore di lavoro/ente pensionistico per i pignoramenti terzi effettuati dall’agente della riscossione; · le somme che avrebbero dovuto essere accantonate sono svincolate e tornano nella piena disponibilità del debitore. Ripresa delle trattenute: dal 1° settembre 2020. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del periodo di sospensione e sono definitivamente acquisite, quindi non rimborsabili, le quote già versate prima dell’entrata in vigore del provvedimento.
3 f – NUOVI TERMINI DECADENZA RATEIZZAZIONI
Ampliati i termini di decadenza delle rateizzazioni di cartelle e avvisi. La decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste. Riguarda i piani di dilazione in essere all’8 marzo e i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 agosto 2020. Per le richieste di rateizzazione presentate dal 1° settembre 2020 riprende il regime ordinario di decadenza (5 rate).
3 g – Rottamazione-ter e “saldo e stralcio”
Per tutte le scadenze delle rate del 2020, si stabilisce maggiore flessibilità per il versamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 relative alla rottamazione-ter, al saldo e stralcio e alla rottamazione risorse proprie Ue. Riguarda i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate sopra citate scadute nell’anno 2019. I pagamenti delle rate previste per il 2020, non effettuati alle relative scadenze, potranno essere eseguiti entro il termine «ultimo» del 10 dicembre 2020 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Per la scadenza di pagamento del 10 dicembre 2020 non è prevista la tolleranza di 5 giorni. Per i debiti inseriti in piani di pagamento delle definizioni agevolate che al 31 dicembre 2019 risultano decaduti per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, viene data la possibilità di presentare istanza per ottenere un piano di dilazione dei debiti «rottamati» e non pagati. Il provvedimento supera le precedenti limitazioni previste dalla normativa sulle definizioni agevolate (DL n.119/2018 e L. n. 145/2018)
3 h – Tax Credit Vacanze (Art. 176)
In favore a tutti i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 40.000 euro è riconosciuto un credito di imposta per l’ anno 2020 sui pagamenti legati alla fruizione, in ambito nazionale, di servizi offerti dalle imprese turistico ricettive nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast. Il credito è utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare, composto da più di due persone, per un massimo di 500 euro. Il nucleo familiare composto da solo due persone può usufruire di un credito di 300 euro e da una solo persona di un credito di 150 euro. La spesa deve essere sostenuta in un ‘ unica soluzione e solo per le strutture turistiche innanzi menzionate. Il totale di pagamento deve essere corrisposto da fattura elettronica o documento commerciale con indicazione del codice fiscale che intende beneficiare di tale credito. Il pagamento del servizio non deve essere effettuato tramite ausilio di agenzie di viaggio o tour operator. Il credito è usufruibile solamente nella misura dell’80%, sotto forma di sconto, il restante 20% è riconosciuto in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’ avente diritto.
3 i – Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL (Art. 215)
In caso di mancata utilizzazione di titoli di viaggio, compresi gli abbonamenti, le aziende di servizi di trasporto ferroviario o di trasporto pubblico locale procedono al rimborso optando o per l’ emissione di un voucher pari all’ ammontare del titolo e da utilizzare entro un anno oppure con il prolungamento dell’ abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non si è potuto utilizzare.
3 j – Misure per incentivare la mobilità sostenibile (buono mobilità) Art. 229
Si stabilisce il ” buono mobilità” , pari al 60% della spesa sostenuta, non superiore a 500 euro e usufruibile dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per l’ acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché tutti i mezzi di spostamento con propulsione elettrica, tra cui segway, hoverboard, monopattini e monowheel, o mezzi di mobilità condivisa a uso individuale. Il suddetto può essere usufruito solamente da residenti in Città Metropolitane, capoluoghi di Provincia ovvero nei comuni con una popolazione superiore ai 50.000 abitanti. Il buono può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’ uso previste. Il buono mobilità è riconosciuto in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’ avente diritto