Lo schema prevede, come in precedenza, la volontarietà di adesione allo smart-workin tramite un accordo sottoscritto tra dirigente e dipendente ed ha semplificato i precedenti sistemi di attuazione prevedendo, per chi articola il proprio orario di lavoro su cinque giorni (indipendentemente dalle tipologie), due giorni in smart-working e tre in presenza mentre, per chi articola il proprio orario di lavoro su quattro giorni (4×9), di norma usufruirà di una giornata a settimana. Nell’accordo che le parti firmeranno saranno riportate le specifiche in merito alle giornate in cui usufruire dell’istituto contrattuale in base alle esigenze del servizio che la/il dirigente ha l’onere di organizzare.
L’assoluta novità è legata al luogo dove si svolge l’attività in lavoro agile “scelto discrezionalmente dal/dalla lavoratore/lavoratrice, ferma l’osservanza delle prescrizioni contenute nell’informativa sui rischi generali e specifici connessi con l’espletamento della prestazione lavorativa in modalità agile e nel rispetto delle regole di riservatezza […] e dovrà essere preventivamente comunicato alla struttura di appartenenza.”
Al momento il tavolo dell’OPI, per come configurato nel CCNL in vigore, non prevede la partecipazione della RSU ma sarà fatto un passaggio in tal senso per il ruolo che l’organismo ricopre, quale espressione di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori.