Vai al contenuto
Home » AMA, Rfid e controllo a distanza: i sindacalisti devono studiare (prima).

AMA, Rfid e controllo a distanza: i sindacalisti devono studiare (prima).

Se non discutessimo di cose serie ci sarebbe da ridere. Ma oggi, al secondo incontro in Ama con all’ordine del giorno l’accordo su Rfid e controllo a distanza (il primo si è tenuto il 28 novembre), la delegazione della Uil Trasporti ha sostenuto di non poter esprimere un parere compiuto, di avere la necessità di studiare il tema e confrontarsi con i lavoratori.

La prima bozza dell’accordo è stata inviata alle organizzazioni sindacali il 23 novembre, e ci stupisce che in due mesi non abbiano saputo o voluto approfondire un argomento tanto delicato. Ci stupisce inoltre che scarichino sui lavoratori le proprie responsabilità, soprattutto dopo aver di fatto taciuto all’incontro del 28 novembre sulle parti più controverse o illegittime della proposta aziendale. I referendum tra i lavoratori sono importanti, vanno sicuramente messi in campo per gli accordi più difficili, ma non usati per evitare di esercitare il proprio ruolo. 

La prima bozza (qui trovate la prima versione del testo e qui la prima versione della relazione tecnica allegata) è già stata modificata su richiesta di Cgil, Cisl, Fiadel ed Rsu (qui trovate con le modifiche evidenziate in giallo l’ultima versione del testo proposta dall’azienda, qui della relazione tecnica allegata, divenuta parte dell’accordo su nostra richiesta).

La seconda bozza a nostro avviso non è conforme alle indicazioni fornite dal Garante della privacy in merito proprio al controllo a distanza e all’Rfid, contenute nella verifica preliminare relativa a un accordo del settore dell’igiene ambientale, richiesta da Anconambiente S.p.a. (la trovate qui, e se vi capita fatela avere ai responsabili della Uil, di modo da dargli una base per iniziare a studiare).

Come Cgil, e in sintonia con Cisl, Fiadel e tutte le Rsu, sia al primo incontro che oggi abbiamo ribadito che, a prescindere dalle garanzie sul non utilizzo dei dati ai fini disciplinari (previste dalle norme, non concesse da Ama) e sull’impossibilità di incrociare in tempo reale i dati sulla raccolta e i dati del SAP, restano alcuni punti da modificare:

– non ci devono essere riferimenti alla produttività;

– i dati raccolti devono essere limitati al servizio, ovvero a “punti predeterminati e precedentemente georeferenziati”;

– non deve essere possibile effettuare attraverso il Gps il controllo in tempo reale;

– sulla sicurezza per gli operatori va ripreso il percorso avviato in azienda il 19 settembre e non ci si può limitare ad una citazione priva di contenuti su un simile accordo.

Non può cioè essere tracciato il percorso con il Gps ogni 120 secondi, e – citiamo testualmente il Garante – solo “in presenza di anomalie predeterminate nella gestione di un servizio, non suscettibili di essere risolte mediante un controllo preliminare su dati aggregati, la società potrà prevedere l´attivazione della rilevazione (in tempo reale) della posizione geografica dell´automezzo quando quest´ultimo dovesse effettuare una sosta superiore a un tempo massimo individuato dalla società”.

Vanno quindi previste le anomalie sulle soste dei mezzi, con tempi predeterminari (l’azienda propone 15 minuti, ma viste le condizioni in cui si opera in città secondo noi va alzata questa soglia), e vanno esclusi i servizi come il base per cui la sosta dei mezzi è obbligatoria. Solo nel caso in cui si verificassero queste anomalie va attivato il tracciato dei Gps.

Riteniamo quindi che, tenuto conto dei passi in avanti fatti, l’azienda debba modificare i due punti sui “flussi dei dati” previsti a pagina 3 della seconda bozza della relazione tecnica allegata e che il sindacato debba difendere i lavoratori, pretendere che le norme siano applicate in modo impeccabile, ma che debba farlo al tavolo senza sottrarsi alle proprie responsabilità.

Firmeremo l’accordo nel caso in cui le indicazioni del Garante della privacy verranno rispettate.

Qui di seguito un estratto della verifica preliminare su Anconambiente:

ai sensi dell´articolo 17 del Codice, a conclusione della verifica preliminare, ammette il trattamento di dati personali da parte di Anconambiente S.p.A. mediante il sistema di localizzazione geografica dei veicoli aziendali e dei dispositivi mobili, illustrato nei termini di cui in motivazione, e prescrive che la società, quali misure necessarie, debba:

a. configurare il sistema in modo da consentire la conservazione dei dati trattati esclusivamente nelle ipotesi precedentemente indicate e adottare misure preordinate all´anonimizzazione degli stessi dopo la decorrenza dei termini di conservazione commisurati secondo le modalità precedentemente indicate in relazione alle distinte finalità perseguite (punti 5.2 e 5.4.);

b. predisporre i report destinati ad essere messi nella disponibilità dell´ente affidatario del servizio in modo che in essi non ricorrano dati identificativi (ad esempio, codice veicolo; punto 5.3);

c. rilevare i dati di geolocalizzazione in relazione a punti predeterminati, precedentemente georeferenziati, nei termini di cui in motivazione (punto 6.2.);

d. prevedere l´attivazione della rilevazione in tempo reale della posizione geografica dell´automezzo solo in presenza di anomalie predeterminate nella gestione di un servizio, non suscettibili di essere risolte mediante un controllo preliminare su dati aggregati, quando quest´ultimo dovesse effettuare una sosta superiore a un tempo massimo individuato e comunque non inferiore a cinque minuti (punto 6.3.);

e. utilizzare i dati personali identificativi dei lavoratori nel quadro dei trattamenti effettuati per finalità di rilevamento, gestione e risoluzione di “ripetute anomalie” solo a condizione che sia rispettata la disciplina in materia di protezione dei dati personali e lavoristica nei termini di cui in motivazione, nell´ambito dei limiti temporali congruamente individuati e nel rispetto delle specifiche misure indicate (punti 5.4. e 6.4.)”.