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CONGEDI E PERMESSI

1 a – CONGEDI PER I GENITORI DI FIGLI CON ETÀ FINO AI 12 ANNI (art. 72)

Estesa fino al 31 luglio la possibilità per i genitori lavoratori (pubblici e privati) di utilizzare ulteriori 15 giorni di congedo per i figli di età inferiore ai 12 anni, che si aggiungono ai 15 già previsti. I congedi sono fruibili sia in maniera continuativa che frazionata e saranno retribuiti con il 50% della retribuzione. Saranno coperti da contribuzione figurativa e potranno essere utilizzati anche in maniera alternata tra genitori. La fruizione di tale congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro lavoratore disoccupato o non lavoratore. Il limite di età dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/92 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Per i lavoratori pubblici, le modalità di fruizione del congedo e l’ erogazione dell’indennità sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. 

1 b – CONGEDI PER I GENITORI DI FIGLI CON ETÀ COMPRESA TRA 0 E I 16 ANNI

I genitori dei figli con età compresa tra zero e i 16 anni, impiegati nel lavoro privato o nelle pubbliche amministrazioni, possono chiedere l’aspettativa, senza retribuzione né contribuzione, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Anche tale aspettativa può essere utilizzata solo se nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Durante tale aspettativa vi è il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

1 c – BONUS BABY-SITTING

Per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, In alternativa al congedo straordinario, i genitori possono richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli fino a 12 anni. Il bonus passa da 600 euro a 1200 euro e può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di questo bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. Per il settore sanitario pubblico e privato accreditato ( medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari), ed esteso anche a comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il bonus passa da 1000 euro a 2000 euro, per i genitori dipendenti pubblici si continua ad applicare lo stesso regime indicato nell’art. 23 Cura Italia, modificato in materia di congedi e indennità previsti per il settore privato, quindi la previsione di ulteriori 15 giorni di congedo è valida anche per i lavoratori pubblici. Non possono richiedere tale congedo i lavoratori nei cui nuclei familiari uno dei due genitori benefici di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’ attività lavorativa e che comunque nel nucleo non vi sia altro genitore non lavoratore.

 1 d – PERMESSI EX ART. 33 L.104/1992 (art 73)

Sono confermati anche per i mesi di maggio e giugno 2020 i 12 giorni aggiuntivi già previsti dal DL 17 marzo 2020, oltre ai 3 mensili ( o 18 ore mese) già previsti dalla legge 104/1992 per ogni disabile a carico. Tali permessi riguardano sia i lavoratori del pubblico che del privato. Si tratta di permessi che, ricordiamo, dovranno essere fruiti compatibilmente con le esigenze organizzative nei settori sanitari, polizia locale, forze di polizia, forze armate, polizia penitenziaria e vigili del fuoco.

Riteniamo  che la previsione dell’articolo debba ricomprendere anche i lavoratori che beneficiano delle agevolazioni previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92, al pari di quanto è stato confermato, per l’articolo 24 Cura Italia , con messaggio INPS 1416 del 30 marzo 2020.

 1 e – LAVORATORI DISABILI E FRAGILI (art 74)

Ai lavoratori pubblici o privati, in possesso del riconoscimento di disabilità della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai sensi dell’articolo 3 comma 3 e ai sensi dell’articolo 3, comma 1, è riconosciuto un periodo di astensione dal posto di lavoro fino al 31 luglio 2020. Stesso periodo di astensione è riconosciuto ai lavoratori pubblici o privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Tale primo periodo di astensione, deve essere prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali. Il periodo di assenza dal servizio viene equiparato come ricovero ospedaliero.

1 f – SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 83)

I datori di lavoro pubblici o privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, per età o condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid 19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.