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Quota 100, le previsioni del decreto

Approvato il 17 gennaio, in Consiglio dei Ministri, ecco cosa prevede il testo definitivo del decreto legge “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI”, dal 29 gennaio pubblicato in Gazzetta e ora in fase di discussione al Senato.

Quota 100″, ovvero la possibilità di andare in pensione con 62 anni d’età e 38 di contributi, è un’opzione aggiuntiva che riguarda una platea potenziale di un milione di lavoratori nel triennio 2019-2021, per il solo 2019 circa 320 mila lavoratori, dei quali circa un terzo (130 mila) sono lavoratori pubblici. Sono 55.000 le domande già presentate all’INPS (al 19. 2.2019), di cui il 35% dal pubblico impiego (19.100) . 

Per il Lazio, dove si concentra una grande parte di amministrazioni centrali e grandi direzioni e realtà pubbliche, si stimano circa 30-40 mila interessati all’uscita nel corso dell’anno, per tutti i comparti. Stima confermata dall’andamento delle richieste a nemmeno 15 giorni dall’uscita della norma: a Roma (dati al 19.2.2019) risultano presentate circa 4.200 domande, 1.800 nel resto del Lazio. 

In una recente analisi, la Fp Cgil di Roma e Lazio, per il solo comparto delle funzioni centrali, ha infatti evidenziato come nel triennio 2019-2021, avranno tra 58 e 67 anni il 51% dei dipendenti dei Ministeri del Lazio, il 43.5% delle agenzie fiscali e il 47.2 degli enti pubblici non economici, come Inps e Inail. Settori come i Ministeri hanno in prospettiva  un livello di pensionamenti superiore al 50% dell’attuale organico. Leggi di più

Stessa situazione in sanità, dove le carenze di organico dovute al blocco decennale delle assunzioni saranno aggravate dalla fuoriuscita di personale, incrementata dalla nuova misura: da qui al 2020 i nuovi ingressi saranno inferiori alle perdite, senza contare la lentezza delle procedure concorsuali, che non consentirà di prendere servizio in tempi brevi: non solo non verrà recuperato quanto perso in 20 anni, ma le assunzioni programmate lasceranno comunque un saldo negativo, e non arriveranno in fretta. Leggi di più

Qui i principali aspetti della manovra.

QUOTA 100

Si aggiunge alle altre possibilità di uscita e prevede il raggiungimento dei 62 anni di età e 38 di contribuzione (inclusa la contribuzione figurativa – malattia o disoccupazione – fino a 3 anni). La misura, in teoria, agevola i dipendenti pubblici rispetto ai privati, specie per i lavori gravosi e discontinui, realtà comune, come denunciato dalla Cgil, in particolare al sud. Ma per scegliere l’opzione “quota 100” , anche i dipendenti pubblici dovranno tenere presenti i paletti e le criticità della misura, valutandone la convenienza. Da Quota 100, poi, sono esclusi interi settori del pubblico, come la polizia penitenziaria e il personale operativo Vigili del Fuoco. 

La misura è sperimentale per il triennio 2019-2021, ma si prevede che chi avrà maturato i requisiti nel triennio potrà decidere di pensionarsi anche al termine della sperimentazione, mentre per raggiungere i 38 anni di contributi minimi non si potranno cumulare versamenti effettuati fuori dalle gestioni INPS (ad esempio casse privatizzate). 

le finestre: la prima finestra disponibile per i dipendenti pubblici che hanno maturato i requisiti prima dell’approvazione del Decreto, sarà dal 1 agosto 2019 (dopo sei mesi dalla maturazione dei requisiti, e non prima del 1.8.2019 per chi ha maturato i requisiti prima dell’entrata in vigore della norma). Quindi la quota minima effettiva sarà di “101.2”. 

il TFS/TFR: la liquidazione verrà erogata al raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia, ma si prevede la possibilità di anticipo, fino a 30.000 euro (in ipotesi l’estensione a 50.000, in fase di approvazione al Senato), attraverso un finanziamento bancario a tasso agevolato, con interessi pressoché interamente a carico dello stato. Il finanziamento e i relativi interessi dovranno essere restituiti in soluzione unica al momento del pagamento della quota residua dell’indennità di fine servizio. è prevista una detassazione a partire dall’1.5% il primo anno sull’IRPEF da pagare per la liquidazione, che dovrebbe compensare la quota interessi dell’anticipo bancario (Il meccanismo sarà regolato in un successivo decreto del Presidente del Consiglio e da una convenzione con ABI). 

l’assegno: l’assegno pensionistico deriva da un calcolo sui contributi che ne determina il valore complessivo: è evidente che, anticipando l’uscita dal lavoro, minori saranno i contributi versati. Con l’opzione “quota 100” l’assegno verrà decurtato per la proporzionale riduzione del montante contributivo (meno anni di lavoro > minori contributi versati), con una media di -15-25% per retribuzioni medie.

il divieto di cumulo: non sarà possibile cumulare la pensione con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo; saranno consentite unicamente prestazioni per lavoro occasionale entro i 5.000 euro. 

– pace contributiva” : in via sperimentale per il triennio 2019-2021 scatta per tutti i lavoratori che hanno cominciato a lavorare dal 1 gennaio 1996 la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione fino a un massimo di 5 anni, facendo leva su versamenti fino a 60 rate mensili d’importo non inferiore a 30 euro. Per gli “under 45” è prevista l’opportunità del riscatto agevolato della laurea anche ai soli fini dell’incremento dell’anzianità contributiva. I periodi recuperati concorreranno in ogni caso al computo del “montante” contributivo sulla base del quale viene calcolato l’importo dell’assegno di pensione. Nella relazione tecnica che accompagna il decreto si stimano circa 3.500 adesioni l’anno fino al 2021.

riscatto agevolato della laurea: interessa i lavoratori che non hanno ancora raggiunto i 45 anni di età; è utilizzabile anche ai fini del solo incremento dei contributi.

La sperimentazione triennale per “quota100” e l’annessa “pace contributiva” si completano con la sospensione per sette anni (fino al 2026) del blocco degli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti di anticipo pensionistico. 

La prescrizione dei contributi dei pubblici slitta di un ulteriore anno, congelata fino al 2021.

Le altre misure previdenziali ancora valide nel 2019: 

pensione di vecchiaia

pensione anticipata (contributi di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini – con cumulo periodi accreditati nelle casse libero professionali); anche per questa opzione gli adeguamenti aspettativa di vita non sono applicati fino al 2026. Prima finestra 1.4.2019.

– pensione anticipata per lavoratori precoci (41 anni di contribuzione – anche con cumulo periodi) – non adeguamento all’aspettativa di vita.

opzione donna – requisiti: al 31.12.2018 con un’età di 58 anni per le lavoratrici dipendenti  (59 se autonome) e 35 anni di contribuzione. Decorrenza: 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti (18 per le autonome). 

– quota lavori usuranti

Ape Sociale e Ape Volontario (63 anni di età e 30-36 anni di contribuzione a seconda della condizione (ridotta per donne con figli) anche con cumulo di periodi. 

– RITA

– pensione in salvaguardia (residui)

I lavoratori e le lavoratrici interessati al calcolo dei requisiti e alla domanda di pensione possono rivolgersi ai delegati FP Cgil oppure prendere un appuntamento presso lo sportello #SosEffepi scrivendo una mail a previdenza@fpcgilservizi.it.

Per le informazioni specifiche su quota 100, è attiva la mail del patronato: Quota100.lazio@inca.it

SosEffepi: scarica il volantino illustrativo su Quota100 con i nostri riferimenti

Il volantino informativo di INCA NAZIONALE

Il seminario del 7 febbraio con Inca e Flc Cgil: la notizia e le slide informative 

Quota 100 e le disparità tra pubblico e privato:  il volantino di Fp Cgil Nazionale

Pubblicate le circolari inps: la news su incacgil.it (30.1.2019)

Qui il testo del decreto pubblicato in Gazzetta